massima – A norma dell’art. 9 legge 16 giugno 1927, n. 1766, qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei relativi diritti, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
a) che l’occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorìe;
b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c) che l’occupazione duri da almeno 10 anni.
massima – Gli usi civici costituiscono diritti di godimento, d’uso e anche di proprietà, spettanti alla collettività su terreni di comuni o di terzi, caratterizzati da forti vincoli di inalienabilità o di imprescrittibilità, in ragione della finalizzazione alla tutela di un interesse collettivo.