Il fondo di un coniuge, oggetto di decreto di legittimazione dell’occupazione abusiva emesso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici prima dell’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, seppur liberato dal canone enfiteutico dopo tale data, non é assoggettato, in relazione al momento dell’acquisto, al regime della comunione legale, in quanto la legittimazione attribuisce all’occupatore un diritto reale equiparabile alla piena proprietà della terra, determinando l’affrancazione solo un effetto espansivo della situazione preesistente.
Il decreto coomiissariale di legittimazione di una occupazuione abusiva di un terreno di demanio civico attribuisce un diritto reale equiparabile alla piena proprietà, sia pure con il peso del canone e quindi trasforma il demanio civico in allodio.