In tema di usi civici devono considerarsi definitive, e quindi suscettibili di reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 32, 3° c., l. 16 giugno 1927 n. 1766, le decisioni che, ancorché non esauriscano l’intero giudizio, risolvano questioni concernenti l’esistenza, la natura o l’estensione dei diritti di uso civico.