Cass., sez. II, 29 marzo 2005, n. 6582, giudizio di rinvio dalla cassazione

In materia di usi civici, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione con la quale il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 32, comma 4, l. 1766/1927, (secondo cui “quando la corte d’appello, riformando la sentenza del commissario, non decide definitivamente sul merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario”), ordini l’espletamento di ulteriori atti di istruzione

Brevi note

Articoli correlati

Pubblichiamo solo la massima della sentenza    CASS.17310

I terreni delle U.A. conservano la loro natura di beni della comunità originaria degli abitanti [...]

Il comune è legittimato a gestire i diritti di uso civico frazionale fino alla costituzione [...]

Niente più post da mostrare