La controversia fra il comune ed un privato, al quale il comune medesimo abbia concesso in affitto un fondo rustico, ove verta sulla validità del rapporto d’affitto, e sulla conseguente spettanza del diritto alla proroga legale, in relazione al pacifico presupposto dell’appartenenza di detto fondo al demanio di uso civico, investe questioni esclusivamente attinenti a quel contratto, senza richiedere accertamenti sulla sussistenza ed estensione di diritti di uso civico e, pertanto, esula dalla competenza giurisdizionale del commissario per la liquidazione degli usi civici, restando devoluta alla cognizione del giudice ordinario.