illegittimità costituzionale art. 5 bis, comma 4, d.l. 11 luglio 1992 n. 335 conv. in l.8 agosto 1992 n.359 e norme collegate in materia di esproprio per p.u. delle aree agricole e non edificabili, nella parte in cui si fa riferimento al criterio del valore agricolo medio, prescindendo dal valore di mercato
ed in via conseguenziale, per la stessa ragione, la sentenza dichiara l’illegittimità cost. dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. 327 del 2001 contenente la nuova normativain materia di espropriazione.