Importante sentenza della Corte di Cassazione intervenuta in un lungo contenzioso tra la Comunella di Opicina e il Comune di Trieste che rivendicava l’esistenza di diritti di uso civici o di demanio civico su alcune particelle tavolari ubicate nei comuni censuari di Opicina, Rupigrande e Gabrovizza frazioni del Comune di Trieste.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto che: “le comunelle o vicinanze dell’altopiano carsico – triestino…..costituiscono enti esponeziali dei domini collettivi, riconosciuti dalla legge n. 168/17 come ordinamento giuridico primario delle comunità originaire, soggetto solo alla Costituzione; pertanto, il cotnrario assoggettametn4o della relativa base territoriale agli usi civicii ex lege n. 1766/27, stabilito da un bando comissariale ancorchè anteriore al riconoscimento dell’ente esponenziale, non prduce effetti per carenza del corrispondente potere amministrativo”.
Si deve aver presene che la Comunella di Opicina è proprietaria esclusiva ab antiquo dei beni a sè intestati nel libro tavolare del Comune di Triete in base all’iscrizione effettuata sotto il regime austroungarico (Trattato di Rapallo del 1920, ratificato in Italia con la l. 1778/1920). In base al proprio statuto la comunella di Opicina è una “comunione di diritto privato tra i discendenti e gli eredi degli antichi titolari dei fondi di proprietà collettiva indivisa siti nei comuni censuari di Opicina, Rupigrande e Gabrovizza, Fondi costituenti il patrimonio agro-silvo-pastorale delle comunelle, amministrato e goduto in modo indiviso secondo le antiche consuetudini e tradizioni della comunione familiare montana”. E quindi non si deve confondere con le frazioni amministrative del Comune di Trieste, nel cui territorio ricadono i beni della comunella.