Cass., sez. un., 3 dicembre 2008, n. 28654, integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello usi civici

Cass., sez. un., 3 dicembre 2008, n. 28654 sull’integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello usi civici: non è ammessa

– Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui la demanialità collettiva di un fondo sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con il quale un comune, agendo iure privatorum, abbia locato a terzi quel suolo, atteso che le questioni circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, nonché quelle relative alla qualità demaniale del suolo, postulano la giurisdizione dei commissari agli usi civici, prevista dall’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766, solo se attengano a controversie aventi ad oggetto detto accertamento fra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive, e non invece, quando debbano essere risolte in via meramente incidentale, come nelle controversie fra privati relative al rilascio di beni.

Brevi note

Articoli correlati

Pubblichiamo solo la massima della sentenza    CASS.17310

I terreni delle U.A. conservano la loro natura di beni della comunità originaria degli abitanti [...]

Il comune è legittimato a gestire i diritti di uso civico frazionale fino alla costituzione [...]

Sono soggette  al COSAP (canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) le occupazioni  di [...]

Niente più post da mostrare