Pubblichiamo la parte motiva della sentenza n.85/2022 con la quale il Commissario usi civici del Lazio ha dichiarato che quando esiste l’ente specifico di gestione dei beni della comunità dei naturali, l’amministrazione dei beni spetta all’ente e non al comune di competenza territoriale.
La sentenza con una motivazione molto precisa e chiara risolve un problema di gestione che si presenta di frequente nel Lazio tra comune e Università Agraria e che ora è risolto in modo espresso nel sistema della legge 168/2017 sui domini collettivi.
L’art.2 comma IV° della legge dispone infatti che “ i beni di proprietà collettiva ed i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti, i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata.”
Quindi è soltanto quando manca l’ente di gestione specifico che interviene il comune, la cui competenza in materia è residuale.