Gli effetti del provvedimento dichiarativo della demanialità civica, adottato da un organo amministrativo terzo rispetto ai cittadini del comune e agli “interessati” o “occupatori”, nelle parti non fatte oggetto di opposizione o non sottoposte al vaglio giurisdizionale, si consolidano nei confronti di chiunque con l’esclusiva eccezione di coloro che vantino un valido titolo di acquisto risalente ad epoca anteriore del provvedimento e idoneo a far ritenere la non demanialità del fondo controverso.