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Cons. Stato, sez. II, 9 febbraio 2005, n. 1573/03, legittimazione di terre civiche occupate, giurisdizione

I provvedimenti del commissario per la liquidazione degli usi civici devono essere impugnati dinanzi la corte d’appello di Roma se risolvono un conflitto di diritti, oppure davanti al giudice amministrativo  (o con ricorso straordinario al presidente della repubblica) se ledono un interesse legittimo.

Nell’ambito della procedura di legittimazione delle occupazioni di terre del demanio civico spettanti al giudice amministrativo le controversie sulla determinazione del canone enfiteutico e del capitale di affrancazione.

Nel procedimento di legittimazione delle occupazioni di terre del demanio civico, il potere giurisdizionale del commissario per la liquidazione degli usi civici è limitato all’accertamento dei presupposti della legittimazione, mentre ogni determinazione concernente le condizioni della legittimazione (compresa la misura del canone di natura enfiteutica da imporre sul fondo e del corrispondente capitale di affrancazione) rientra negli autonomi poteri di valutazione del commissario, sindacabili solo dal giudice amministrativo in sede di impugnazione degli atti finali del procedimento di legittimazione.

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