In base al disposto dell’art. 32 della legge n. 1766/1927 sul riordinamento degli usi civici, sono decisioni definitive dei Commissari regionali, suscettibili di reclamo alla Corte d’appello entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione (termine oggi abrogato, a seguito dell’entrata in vigore della lett. b del comma 41 dell’art. 34 del D.lgs. n. 150/2011), quelle che, ancorché non esauriscano l’intero giudizio, risolvono questioni concernenti l’esistenza, la natura, l’estensione dei diritti di uso civico. Pertanto, ha carattere definitivo, ed è impugnabile nel termine anzidetto, la decisione del Commissario che accerta la natura demaniale civica del terreno oggetto dell’istanza di affrancazione.