Cass., sez.II, 16 marzo 2007, n. 6165, Comune di Stazzema: Potere del giudice di disporre anche d’ufficio l’indagine storico-documentale – Nomina curatore speciale in caso di conflitto di interessi
– In tema di usi civici, la dichiarazione prevista dall’art. 3 l. 16 giugno 1927 n. 1766, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di “promiscuo godimento”, è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l’estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti; infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze tra le popolazioni agrarie, il legislatore nel prevedere l’obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di “promiscuo godimento”, ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa universitas di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale; tale normativa non è in contrasto con gli art. 3 e 42 cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, sui beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli oggetto di proprietà privata.