Cass., sez. un., 12 luglio 2004, n. 12880, regolamento preventivo di giurisdizione, termini

Nei procedimenti nei quali, come in quello che si svolge dinanzi al commissario agli usi civici, non è tenuta l’udienza di discussione della causa, il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, è costituito dal provvedimento con il quale, precisate dalle parti le conclusioni, il giudice assume la causa a decisione, assegnando alla parte termine per deposito di memorie.

Brevi note

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