In tema di ricorso per cassazione contro le sentenze delle sezioni specializzate per gli usi civici delle corti d’appello, ai fini del decorso del termine breve di quarantacinque giorni, di cui agli artt. 7 e 8 l. 10 luglio 1930, n. 1078, la comunicazione della sentenza ai sensi dell’art. 133 c.p.c., ove eseguita mediante notifica tramite ufficiale giudiziario, deve ritenersi idonea anche ai fini dell’art. 7 cit., in considerazione della identità di contenuto, senza che in senso contrario possa invocarsi che la comunicazione ex art. 133 cit., ha come destinatario il procuratore costituito, mentre quella ex art. 7 cit., avrebbe come destinataria la parte personalmente, in quanto in entrambe le disposizioni, il destinatario della comunicazione (art. 133, 2° comma, c.p.c.) o dell’invio del dispositivo (art. 7 l. n. 1078/1930) viene identificato nella parte, ed è principio generale che nel corso del procedimento, le comunicazioni e le notificazioni si fanno non alla parte personalmente, ma al procuratore costituito.