Cass., sez.un., 11 novembre 1997, n. 11134, competenza della sezione speciale usi civici di appello e ricorso per cassazione

Avverso le decisioni in sede giurisdizionale dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, concernenti le questioni sull’esistenza, la natura e l’estensione degli usi civici, nonché sulla natura delle terre gravate, è ammessa impugnazione alla corte d’appello di Roma (art. 32 l. n. 1766 del 1927, art. 3 l. n. 1078 del 1930), nel cui ambito la trattazione delle cause è attribuita ad una «sezione speciale» che è «istituita temporaneamente» dall’art. 9 citata l. n. 1078 del 1930; tale sezione, essendo composta esclusivamente da giudici ordinari appartenenti all’ordine giudiziario, va qualificato come giudice ordinario specializzato (non come giudice speciale), con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale venga denunciato il conflitto negativo di giurisdizione (art. 362, 2º comma, n. 1, c.p.c.) tra la corte d’appello di Roma, sezione speciale usi civici, e la corte di cassazione, trattandosi di un conflitto insorto tra due giudici ordinari e non, come richiesto dalla norma, tra un giudice ordinario ed un giudice speciale (nella specie, nei confronti di una decisione del commissario regionale, erano state proposte impugnazioni sia alla corte d’appello di Roma, sia, ex art. 111 cost., alla suprema corte; entrambe erano state dichiarate inammissibili: la prima, sul presupposto che la decisione del commissario era assoggettata soltanto al ricorso straordinario per cassazione; la seconda, perché la decisione rimaneva assoggettata ad appello davanti alla corte d’appello di Roma; veniva, allora, proposto ricorso per cassazione per denunciare il conflitto negativo di giurisdizione, ricorso che, in base all’enunciato principio di diritto, è stato dichiarato inammissibile).

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