La controversia, nella quale i privati concessionari della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestino la pretesa del comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario a norma dell’art. 5, 2º comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, essendo in discussione il diritto soggettivo perfetto dei beneficiari di una concessione amministrativa – tale essendo, sostanzialmente, il provvedimento di «legittimazione» in questione, emesso a norma degli art. 9 e 10 l. n. 1766 del 1927 – a non essere sottoposti, da parte dell’ente pubblico, all’imposizione di canoni o di altre prestazioni pecuniarie se non nella misura e con le modalità stabilite dalla legge ed a far valere l’eventuale avvenuto adempimento della relativa obbligazione.