Nel caso in cui in un giudizio di rivendica di un terreno instaurato davanti al giudice ordinario, il comune, chiamato nella causa originariamente vertente fra privati, eccepisca la natura di demanio civico del suolo, tale eccezione non è suscettibile di mera delibazione incidentale da parte del giudice adito – a differenza di quanto accade rispetto ad analoga questione ove sollevata nel giudizio in cui manchi la suddetta parte pubblica – ma comporta che l’intera controversia debba essere devoluta al commissario regionale per gli usi civici, giacché sorge e si pone in essere un conflitto sulla qualitas soli che, in presenza dell’ente pubblico titolare del prospettato demanio civico, va risolto con efficacia di giudicato da quest’ultimo giudice, cui l’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766 attribuisce la decisione di tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico di qualsiasi altro promiscuo godimento, comprese quelle aventi ad oggetto la contestazione di demanialità del suolo.