La domanda proposta nei confronti della partecipanza agraria di Cento, dal componente di una delle famiglie indicate nel suo statuto, per far valere il diritto di partecipare alla divisione periodica ed alla assegnazione in godimento esclusivo di lotti di terreno di proprietà di detto ente, insorgendo avverso i provvedimenti negativi in proposito adottati dagli organi del medesimo, esula dalle attribuzioni giurisdizionali del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, di cui all’art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766, e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che, pur riguardando rapporti con persona giuridica pubblica compresa fra le associazioni agrarie contemplate dalla suddetta legge, non coinvolge questioni pregiudiziali o strumentali rispetto ai compiti amministrativi demandati al commissario al fine della sistemazione delle terre di demanio civico, né comunque l’esercizio di potestà del commissario stesso, ma implica esclusivamente il riconoscimento o meno di un diritto di credito nei confronti di detta partecipanza (diritto ad una somma di denaro equivalente al valore del terreno non assegnato, a norma dell’art. 105 dello statuto dell’ente).