Il provvedimento regionale di legittimazione dell’occupazione di un fondo gravato da uso civico non si perfeziona se non emanato, ai sensi dell’art. 2 l. 12 gennaio 1991 n. 13, nella forma del decreto del ministro competente – che, dopo la promulgazione della l. 4 dicembre 1993 n. 491, si individua nel ministro della giustizia – non ostandovi la residualità delle competenze dello stato in materia, conciliabile col mantenimento di un potere statuale di concerto.