Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25986: reclamo alla sez. spec. Corte appello di Roma e non ricorso per cassazione avverso la sentenza commissario Lazio,Umbria, Toscana.
– La sentenza con la quale il commissario agli usi civici per Toscana, Lazio e Umbria dichiari la nullità dei contratti di affittanza o sedicente concessione, in favore di un privato, di terreni appartenenti al demanio collettivo di una università agraria, non ha ad oggetto la sola declaratoria di nullità dei contratti, ma implica la necessità di un accertamento preliminare sull’esistenza di un diritto civico sulle terre in questione, anche in assenza di una esplicita contestazione della qualitas soli; ne consegue che – ai sensi dell’art. 32, l. 16 giugno 1927 n. 1766, e dell’art. 3, l. 10 luglio 1930, n. 1078 – avverso detta pronuncia è esperibile il solo rimedio del reclamo alla sezione speciale della corte d’appello di Roma, e non il ricorso per Cassazione.