È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742 (sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applichi anche al termine previsto per la proposizione avanti il commissario liquidatore dell’opposizione al progetto di affrancamento dei diritti di uso civico.