Corte cost. 27 luglio 2006 n.310, art. 56 l.r. Calabria n.10/1997

Corte cost. 27 luglio 2006 n.310: illegittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Calabria n.10/1997 in tema di esecuzione di opere pubbliche  su terreni di demanio civico

È incostituzionale l’art. 56, 1º, 2º e 3º comma, l.reg. Calabria 3 ottobre 1997 n. 10, nella parte in cui prevede che i terreni, sui quali gravano usi civici, possano essere sottratti alla loro destinazione con la sola determinazione dell’ente locale, qualora debbano essere realizzate opere pubbliche o di pubblico interesse, che siano promosse da enti o organismi pubblici o privati delegati allo scopo.

Brevi note

Articoli correlati

La Consulta esamina in modo approfondito i poteri dei soggetti del terzo Settore, la natura [...]

E’ quanto ha stabilito la Consulta con la sentenza 26 luglio 2024 n.152   pronuncia_152_2024CC_CS_20240726122717

Legittime le norme della l.reg. Sarda n.9/2023 sul mutamento di destinazione  dei terreni gravati da [...]

Niente più post da mostrare