Segnaliamo l’art. 12 bis del d.l. 19/2024 sull’attuazione del PNRR. La norma dispone che le opere pubbliche o di pubblico interesse comprese nei piani strutturali del PNRR si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico. In caso di incompatibilità accertata la stazione appaltante procede alla sistemazione delle terre gravate adottando tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
Si deve rilevare la estrema genericità e incompletezza del procedimento indicato per la sistemazione delle terre gravate da usi civici comprese nei piani strutturali del PNRR. Ritorneremo su questa disposizione.