Interessante e ben motivata sentenza del TAR del Veneto che ha ritenuto che illegittimamente il Comune di Auronzo di Cadore ha gestito con contratti di affitto pluriennali la Malga pascoliva Misurina e pascoli annessi. Il Comune infatti non ha considerato che la Malga e i pascoli era stati riconosciuti di originaria appartenenza collettiva della Comunità di abitanti di Auronzo dal Commissario per gli usi civici di Venezia, dott. Antonini, con sentenza del 20 luglio 1943 debitamente trascritta e con vincolo risultante in catasto.
In tale situazione di fatto e di diritto il Comune, con il concedere a terzi l’uso esclusivo del bene della comunità per un considerevole lasso di tempo, ha sottratto il bene all’uso collettivo della comunità dei titolari senza richiedere l’autorizzazione dell’Ente di controllo. Il Tar afferma anche che l’affidamento per lungo tempo del bene della collettività all’uso esclusivo di terzi richiede il coinvolgimento degli effettivi titolari del bene e cioè della comunità originaria dei residenti che deve esprimere il suo consenso con una procedura adeguata. Nella mancanza dell’ente specifico di gestione dei beni della comunità, il comune amministrativo deve limitarsi alla gestione ordinaria dei beni con amministrazione separata, ma non può compiere atti di straordinaria amministrazione che incidono sull’uso collettivo del bene senza seguire la procedura per il mutamento di destinazione.
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