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Corte cost., ordinanza 9 novembre 2012, n. 249, sull’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.10 l.r. abruzzo 3 marzo 1988 n.25 sulla sclassificazione delle terre civiche

Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della L.R. 3 marzo 1988 n. 25 della regione Abruzzo, sollevata, in riferimento agli artt. 9,117,118 e 42 della Costituzione, dal Commissario per il riordino degli usi civici della regione Abruzzo. Al di la di qualsiasi rilievo sulla sorprendente lontananza nel tempo dell’asserito atto di classificazione  dei terreni – si cita infatti una deliberazione adottata dal Consiglio regionale del 1994, mentre la causa risulta trattenuta in decisione all’udienza del 7 novembre 2011- l’ordinanza di rimessione non fornisce esaurienti delucidazioni sulle circostanze di causa, e in particolare sul nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e l’oggetto del procedimento in questione, nulla avendo puntualizzato in ordine alla necessità per l’organo decidente, di fare applicazione della disposizione denunciata o alla non disapplicabilita’ dei provvedimenti attuativi in ipotesi considerati illegittimi; nonché sul tipo di attività processuale svolta all’esito dell’asserito atto di classificazione. In particolare, l’ordinanza di rimessione non fornisce elementi atti ad asseverare la circostanza che la sclassificazione di quei terreni sia stata effettivamente disposta, atteso che la richiamata deliberazione del Consiglio regionale, per come identificata (“n. 104/19 del 12.07.1994”), si limita, a quanto risulta, ad approvare una circolare per la disciplina generale del “procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche” in esecuzione della normativa denunciata. Pertanto, la totale carenza di elementi essenziali ai fini del necessario scrutinio sulla rilevanza del quesito di legittimità costituzionale concretamente proposto, oltre che l’ossequio al principio della autosufficienza dell’atto di rimessione, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 127, n. 84 e n. 38 del 2012), impongono di dichiarare manifestamente inammissibile la sollevata questione.

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